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Il sindaco Valentino Mantini ha firmato l’ordinanza sul divieto di utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici per il periodo dal 31 dicembre 2022 al 1º gennaio 2023 su tutto il territorio di Cisterna “nei luoghi pubblici o anche in luoghi privati se in tale ultima ipotesi vi siano ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici e su luoghi privati di proprietà di terzi”.
“È divieto assoluto usare materiale esplodente, fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici, ancorché di libera vendita, e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti, ascrivibili alle categorie F2 e F3, di cui all’articolo 3 del D.Lgs. 29 luglio 2015, n. 123 e comunque dei cosiddetti fuochi di libera vendita o declassificati che abbiano effetto, semplice o in combinazione con altri, di scoppio, crepitante e fischiante (tipo raudi o petardi, petardi flash, petardo saltellante, sbruffo, mini razzetto, razzo, candela romana, tubi di lancio, loro batterie e combinazioni, ecc.) che abbiano massa attiva (NEC) superiore a mg. 150, esclusi i prodotti del tipo petardini da ballo della categoria F1 di cui all’allegato I, lettera A), numero 1), lettera a) punto IV del decreto sopra citato, fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e pallone luminose – si legge nell’ordinanza sindacale –. È divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all’articolo 57 TULPS; divieto di impiego di articoli pirotecnici teatrali e di altri articoli pirotecnici per scopi diversi da quelli cui gli articoli stessi sono espressamente destinati”.
Nelle premesse dell’ordinanza si legge che “l’utilizzo di tali prodotti, non adeguatamente sottoposto a cautele, implica un oggettivo pericolo, essendo gli artifici pirotecnici comunque in grado di provocare danni all’integrità fisica, anche di rilevante entità, sia nei confronti di chi li maneggia sia verso chi ne venisse fortuitamente colpito”; che “il rumore provocato dai fuochi d’artificio crea in soggetti deboli quali bambini, persone anziane, ammalati, reazioni di disagio psicofisico” e che “l’accensione di fuochi d’artificio provoca una serie di conseguenze negative per gli animali domestici e non, in quanto il fragore dei botti, oltre a generare una evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l’orientamento, esponendoli a rischio smarrimento e/o investimento”.
L’inosservanza dell’ordinanza comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro, oltre al sequestro amministrativo del materiale esplodente, ferme restando le più gravi sanzioni applicabili ai sensi delle disposizioni legislative vigenti.
“È divieto assoluto usare materiale esplodente, fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici, ancorché di libera vendita, e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti, ascrivibili alle categorie F2 e F3, di cui all’articolo 3 del D.Lgs. 29 luglio 2015, n. 123 e comunque dei cosiddetti fuochi di libera vendita o declassificati che abbiano effetto, semplice o in combinazione con altri, di scoppio, crepitante e fischiante (tipo raudi o petardi, petardi flash, petardo saltellante, sbruffo, mini razzetto, razzo, candela romana, tubi di lancio, loro batterie e combinazioni, ecc.) che abbiano massa attiva (NEC) superiore a mg. 150, esclusi i prodotti del tipo petardini da ballo della categoria F1 di cui all’allegato I, lettera A), numero 1), lettera a) punto IV del decreto sopra citato, fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e pallone luminose – si legge nell’ordinanza sindacale –. È divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all’articolo 57 TULPS; divieto di impiego di articoli pirotecnici teatrali e di altri articoli pirotecnici per scopi diversi da quelli cui gli articoli stessi sono espressamente destinati”.
Nelle premesse dell’ordinanza si legge che “l’utilizzo di tali prodotti, non adeguatamente sottoposto a cautele, implica un oggettivo pericolo, essendo gli artifici pirotecnici comunque in grado di provocare danni all’integrità fisica, anche di rilevante entità, sia nei confronti di chi li maneggia sia verso chi ne venisse fortuitamente colpito”; che “il rumore provocato dai fuochi d’artificio crea in soggetti deboli quali bambini, persone anziane, ammalati, reazioni di disagio psicofisico” e che “l’accensione di fuochi d’artificio provoca una serie di conseguenze negative per gli animali domestici e non, in quanto il fragore dei botti, oltre a generare una evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l’orientamento, esponendoli a rischio smarrimento e/o investimento”.
L’inosservanza dell’ordinanza comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro, oltre al sequestro amministrativo del materiale esplodente, ferme restando le più gravi sanzioni applicabili ai sensi delle disposizioni legislative vigenti.
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Last update: 7 November 2024, 12:22