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Descrizione
Il provvedimento introduce, in attesa che diventi operativa la misura dell’assegno unico per i figli, un assegno temporaneo a favore di coloro che non possono accedere agli assegni familiari. Si tratta di un “Assegno ponte”, per consentire alle famiglie con figli minori a carico, che non possono beneficiare dell’assegno al nucleo familiare , di ricevere un sostegno al reddito. L’assegno temporaneo è corrisposto per ciascun figlio minore in base al numero dei figli stessi e alla situazione economica della famiglia attestata dall’ISEE, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021.
A chi è rivolto:
L’assegno temporaneo per figli minori a carico è rivolto ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare e che, al momento della presentazione della domanda, e per tutta la durata del beneficio, siano in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:
• essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione Europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea, in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
• essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
• essere domiciliato o residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d'età;
• essere residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale
• con riferimento alla condizione economica il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di attestazione ISEE in corso di validità.
Modalità di presentazione domanda:
La domanda è presentata in modalità telematica all’INPS, attraverso il portale web dell’Istituto, oppure presso gli istituti di patronato secondo le modalità indicate dall’INPS entro il 30 giugno 2021.
Compatibilità
Il beneficio è compatibile con il Reddito di Cittadinanza.
A chi è rivolto:
L’assegno temporaneo per figli minori a carico è rivolto ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare e che, al momento della presentazione della domanda, e per tutta la durata del beneficio, siano in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:
• essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione Europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea, in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
• essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
• essere domiciliato o residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d'età;
• essere residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale
• con riferimento alla condizione economica il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di attestazione ISEE in corso di validità.
Modalità di presentazione domanda:
La domanda è presentata in modalità telematica all’INPS, attraverso il portale web dell’Istituto, oppure presso gli istituti di patronato secondo le modalità indicate dall’INPS entro il 30 giugno 2021.
Compatibilità
Il beneficio è compatibile con il Reddito di Cittadinanza.
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Allegati
39_5112_Estratto Assegno temporaneo figli minori.pdf
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Ultimo aggiornamento: 7 novembre 2024, 12:00