Municipium
Descrizione
Le alte temperature e le poche piogge sembrano anticipare i fenomeni tipici dell’estate, tra cui il rischio di incendi.
Per scongiurare lo sviluppo di questi, durante il periodo di allerta compreso tra il 15 GIUGNO e il 30 SETTEMBRE 2022 in tutte le aree del Comune, è stata emessa l’ordinanza che vieta tassativamente di:
- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producano faville;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- aprire o ripulire i viali parafuoco con l’uso del fuoco;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari e/o sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di brace e compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco;
- esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- fermare o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati;
- il materiale di risulta, unitamente ad altro materiale infiammabile come residui vegetali di qualsiasi tipo, carta, plastica ed altri rifiuti, dovrà essere completamente asportato e tale situazione dovrà essere mantenuta per tutto il periodo considerato a rischio d’incendio.
Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, è vietato accendere fuochi per l’abbruciamento di stoppie e residui di vegetazione, compresi quelli delle utilizzazioni boschive, nonché nei terreni cespugliati, nei pascoli, nei prati, nelle colture arboree da frutto e da legno, nei terreni abbandonati, nei bordi delle strade, di autostrade e ferrovie, nel raggio di meno di 100 metri dai boschi, su tutto il territorio comunale nel periodo di massima pericolosità.
Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, il divieto assoluto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione spontanea, dei residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio comunale nel periodo di validità del provvedimento regionale di definizione del periodo di massima pericolosità.
Questi ultimi hanno, inoltre, l’obbligo entro il 15 Giugno 2022 di realizzare fasce protettive di larghezza non inferiore a 5 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.
Per scongiurare lo sviluppo di questi, durante il periodo di allerta compreso tra il 15 GIUGNO e il 30 SETTEMBRE 2022 in tutte le aree del Comune, è stata emessa l’ordinanza che vieta tassativamente di:
- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producano faville;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- aprire o ripulire i viali parafuoco con l’uso del fuoco;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari e/o sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di brace e compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco;
- esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- fermare o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati;
- il materiale di risulta, unitamente ad altro materiale infiammabile come residui vegetali di qualsiasi tipo, carta, plastica ed altri rifiuti, dovrà essere completamente asportato e tale situazione dovrà essere mantenuta per tutto il periodo considerato a rischio d’incendio.
Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, è vietato accendere fuochi per l’abbruciamento di stoppie e residui di vegetazione, compresi quelli delle utilizzazioni boschive, nonché nei terreni cespugliati, nei pascoli, nei prati, nelle colture arboree da frutto e da legno, nei terreni abbandonati, nei bordi delle strade, di autostrade e ferrovie, nel raggio di meno di 100 metri dai boschi, su tutto il territorio comunale nel periodo di massima pericolosità.
Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, il divieto assoluto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione spontanea, dei residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio comunale nel periodo di validità del provvedimento regionale di definizione del periodo di massima pericolosità.
Questi ultimi hanno, inoltre, l’obbligo entro il 15 Giugno 2022 di realizzare fasce protettive di larghezza non inferiore a 5 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.
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Allegati
303_Ordinanza_n 104 del 09.06.2022 AIB 2022.pdf
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Ultimo aggiornamento: 7 novembre 2024, 12:21