Segnalazioni di condotte illecite (WHISTLEBLOWING)

Segnalazioni di condotte illecite (WHISTLEBLOWING)

Data :

2 gennaio 2022

Municipium

Descrizione

Questa sezione può essere utilizzata da qualsiasi cittadino o dipendente dell'Ente che sia venuto a conoscenza di  situazioni di illecito e intenda segnalarle.

Tali fatti sono i più diversi, dai fatti di corruzione ed altri reati contro la pubblica amministrazione a fatti di supposto danno erariale o altri illeciti amministrativi che si perpetrino a danno del Comune di Cisterna di Latina.

I cd. segnalatori (whistleblowers) godono di una speciale tutela da parte dell’ordinamento. In particolare, la legge e il Piano Nazionale Anti-corruzione (P.N.A.) prevedono che:

• l’amministrazione ha l’obbligo di predisporre dei sistemi di tutela della riservatezza circa l’identità del segnalante;

• l’identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Nel procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato;
• la denuncia è sottratta all’ accesso previsto dagli articoli 22 ss. della legge 7 Agosto 1990, n. 241;


Segnalazioni di condotte illecite
Questa sezione può essere utilizzata da qualsiasi cittadino o dipendente dell'Ente che sia venuto a conoscenza di  situazioni di illecito e intenda segnalarle.

Tali fatti sono i più diversi, dai fatti di corruzione ed altri reati contro la pubblica amministrazione a fatti di supposto danno erariale o altri illeciti amministrativi che si perpetrino a danno del Comune di Cisterna di Latina.

I cd. segnalatori (whistleblowers) godono di una speciale tutela da parte dell’ordinamento. In particolare, la legge e il Piano Nazionale Anti-corruzione (P.N.A.) prevedono che:

• l’amministrazione ha l’obbligo di predisporre dei sistemi di tutela della riservatezza circa l’identità del segnalante;

• l’identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Nel procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato;
• la denuncia è sottratta all’ accesso previsto dagli articoli 22 ss. della legge 7 Agosto 1990, n. 241.


 

Ultimo aggiornamento: 7 novembre 2024, 12:22

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